Cos’è l’accesso civico
L’accesso civico è un diritto introdotto dall’articolo 5 del D.lgs. 33/2013 che consente a chiunque – senza indicare motivazioni né sostenere costi – di richiedere ad una pubblica amministrazione/società in controllo pubblico documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/16, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
Accesso civico semplice
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 c.1 del D.lgs. 33/13, come modificato dal D.lgs. 97/16, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni/società in controllo pubblico ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso:
Il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni con la pubblicazione nel sito – sezione Amministrazione Trasparente – del documento, dell’informazione o del dato richiesto. SABB S.p.A. potrà trasmettere contestualmente il documento, l’informazione o il dato richiesto al richiedente, ovvero comunicare al medesimo la sua avvenuta pubblicazione sul sito, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 97/16, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono dunque ammesse richieste generiche.
SABB S.p.A. non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza (SABB S.p.A. non ha pertanto l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla stessa).
L’istanza va presentata al Responsabile dell’accesso civico tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso i seguenti canali:
Ai fini istruttori, il Responsabile dell’accesso civico dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. Il responsabile dell’accesso civico, sentito l’ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvede a istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013.
SABB S.p.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni, individuando preliminarmente eventuali contro interessati cui trasmettere (con raccomandata AR o in via telematica) copia dell’istanza di accesso civico.
Per contro interessati si intendono coloro che potrebbero subire pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza o, infine, agli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il contro interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine SABB S.p.A. provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la società decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al contro interessato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Avverso la decisione della società, il richiedente può proporre ricorso al TAR.
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico: Manuela Schieppati
Recapito telefonico: 0363 1970193
Posta Elettronica: direzione@sabb.it
Decreto Legislativo n. 33, Art. 43, c. 1 del 14/03/2013
Decreto Legislativo n. 33, Art. 5, c. 1 e 2 del 14/03/2013
Decreto Legislativo n. 33, Art. 10, c. 8 lett. a del 14/03/2013
Decreto Legislativo n. 33, Art. 18, c. 5 del 14/03/2013
Legge n. 190 Art. 1, c. 3, 8, 14 del 06/11/2012
Decreto Legislativo n. 39 Art. 18, c. 5 del 08/04/2013
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Pubblicato il: 18/04/2019
Ultima modifica il: 17/05/2024